INTERROGAZIONE n. 26 del 09/03/2015
Interrogazione n.26/10^ di iniziativa del Consigliere G. GRAZIANO recante: "Sull’amministrazione e sul management della società Terme Sibarite S.p.A. e sull’amministrazione del relativo personale"

Al Presidente della Giunta regionale -

Premesso che:
l’art. 18, co. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato ed integrato dal D.L 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, prevede che il personale delle società pubbliche partecipate dagli enti locali, debba essere assunto con procedure ad evidenza pubblica, previa redazione di apposito regolamento;
la normativa prevede che prima di procedere all'assunzione anche di figure apicali, è necessario verificare la presenza nell'organico aziendale di un dipendente idoneo a svolgere tali ruoli dirigenziali. Come prevede anche che le figura apicali debbano avere una specifica esperienza nei ruoli dirigenziali;
in base alla natura e dimensioni della società Terme Sibarite SpA, nonché in base alle funzioni svolte dal personale, il contratto di naturale applicazione, anche per le figure dirigenziali, è quello delle aziende termali;
la società Terme Sibarite SpA si compone di un centro di riabilitazione neuromotoria, aperto tutto l'anno e di un reparto termale, con apertura semestrale. Ai fini dell'accreditamento sanitario, il centro neuromotorio necessita di un direttore sanitario con specializzazione in fisiatria e quello termale di medico specializzato in idrologia;
la società Terme Sibarite SpA ha attivato dal 9 maggio 2011 al 26 Marzo 2012 un contratto di consulente in Fisiatria di importo pari a € 38.000,00 annui per 3 presenze settimanali;
secondo quanto previsto dall'art. 18 del CCNL delle aziende termali "la durata normale dell'orario contrattuale settimanale di lavoro è fissata in quaranta ore". Tale disposizione , in aderenza a quanto previsto dall'art 82 dello stesso contratto, che indica i minimi tabellari mensili, induce a comprendere chiaramente che il sistema di paga dei dipendenti debba essere quello della mensilizzazione oraria;
il Personale del centro di riabilitazione della società Terme Sibarite SpA ha effettuato, dal 4 agosto 2003 al 31-12-2011, sei ore lavorative giornaliere, con apertura dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato, per un totale di 36 ore settimanali;
il Cda della società Terme Sibarite SpA ha provveduto a far istallare dispositivi marcatempo funzionanti nel gennaio 2012;
norme di buon andamento e di strategia aziendale necessitano che le progressioni lavorative dei dipendenti vengano adeguatamente motivate e deliberate, in base alle necessità produttive, alle competenze acquisite ed all'anzianità di lavoro. La società Terme Sibarite SpA ha un contratto di locazione per una struttura alberghiera di proprietà della Società Cristaldi e Mastrolorenzo;
in data 9 maggio 2011 il Sig. Domenico Lione, attuale Amministratore Unico della società interamente partecipata dalla Regione Calabria, veniva nominato presidente del CDA delle Terme Sibarite S.p.A sito in Cassano Allo Ionio;
dal mese di Aprile 2014 viene nominato dall'assemblea dei soci (Regione Calabria) Amministratore Unico della società Terme Sibarite;
il Sig. Domenico Lione, attuale Amministratore unico, già al momento della nomina a presidente della società Terme Sibarite S.p.A. ricopriva l'incarico di vice sindaco del comune di Cassano Allo Ionio e per un periodo di tempo, dalla dimissione del Sindaco fino al mese di maggio 2012, ha svolto il ruolo di Sindaco facente funzioni. Dal mese di maggio 2012 a tutt'oggi, ricopre ancora la carica elettiva di consigliere comunale del comune di Cassano Allo Ionio;
ai sensi dell'all'art. 5 comma 5 della Legge n. 122/2010 "ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 Euro a seduta";
la norma trova applicazione al titolare di cariche elettive che svolga "qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni" di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali "di qualsiasi tipo";
l'art. 5 comma 5 Legge n. 122/2010 comporta un risparmio di spesa senza, però, interdire lo svolgimento della relativa funzione;
all'interno della disposizione non si riviene alcun espresso "collegamento" tra l'Amministrazione conferente l'incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva, che non sembra possibile arguire in via interpretativa;
l'alveo delle P.A. "conferenti gli incarichi" ex lege gratuiti (salvo "gettone" e rimborso spese nei limiti di legge) abbraccia tutte quelle di cui all'elenco ISTAT;
vi rientrano, dunque, anche enti pubblici privi di rappresentatività politica o addirittura con forma giuridica privatistica i cui organi non sono elettivi;
l'ampio tenore e l'applicabilità dell'art. 5 comma 5 Legge n. 122/2010 ricomprende nel suo alveo la nomina diretta da parte di enti locali e regionali di membri del CdA di società partecipate, laddove i predetti soggetti siano titolari di cariche elettive in Amministrazioni locali diverse da quelle conferenti;
per quanto riguarda le società per azioni a partecipazione pubblica connesse al sistema di amministrazione e controllo (art.li 2380 bis - 2409 septies del codice civile), è da ritenersi obbligato alle denunce in primo luogo, il consiglio di amministrazione, organo al quale spetta, di regola, in via esclusiva e con metodo collegiale, la gestione dell'impresa quale le Terme Sibarite S.p.A;
l'art. 2392, II comma, c.c., afferma la responsabilità degli amministratori "se essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose";
analogo obbligo di denuncia spetta al collegio sindacale, visti i doveri e poteri di vigilanza (artt. 2403 e 2403 bis c.c.) e le connesse responsabilità (v. art. 2407, II comma, c.c., che dispone nel senso che i sindaci "sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica"), oltre che ai soggetti tenuti al controllo contabile (2409 bis c.c.), considerato il rinvio al regime della responsabilità dei sindaci( art. 2409 sexies c.c.);
Per sapere:
se costituisce danno economico per l'azienda Terme Sibarite SpA l'aver retribuito la figura apicale di direttore amministrativo, dall'ottobre 2011, fino al momento di stipula del nuovo contratto con lo stesso, con un contratto i cui costi economici sono molto elevati rispetto alle funzioni svolte ed alle dimensioni dell'azienda, considerando che il contratto di naturale applicazione è quello delle aziende termali e non delle aziende industriali, come invece è stato fatto;
se è vero che è stato corrisposto al Direttore Amministrativo un trattamento economico ulteriore (superminimo) rispetto alla paga tabellare e se tale esborso di denaro, non commisurato alle condizioni ed alle dimensioni dell'azienda, costituisca un danno economico per la stessa;
se costituisce danno economico per l'azienda Terme Sibarite SpA che il consiglio d'amministrazione e la direzione generale, abbiano assunto, con contratto a tempo pieno indeterminato, nell'anno 2011, come dipendente della società, un medico specializzato in idrologia, quando , la struttura termale, necessita di tale figura per soli sei mesi all'anno, cioè per il periodo di apertura al pubblico del reparto terme;
se costituisce danno economico per l'azienda che gli amministratori non abbiano tenuto conto della duplicazione dei costi in merito alle funzioni di consulente in Fisiatria e di direttore sanitario della struttura, poiché era di certo maggiormente economico far assumere al consulente in fisiatria il compito di direttore sanitario del centro di riabilitazione e allo specialista in idrologia il ruolo di direttore sanitario del reparto termale, esclusivamente per il periodo semestrale di apertura;
se la presenza del consulente in Fisiatria sia stata nel periodo di durata del contratto, 9 maggio 2011 al 26 Marzo 2012, quella prevista dai termini contrattuali, se lo stesso consulente abbia fatto richiesta di eventuali pagamenti non corrisposti, se gli stessi gli siano stati accordati e se costituisce danno economico per l'azienda Terme Sibarite SpA l'aver eventualmente retribuito il consulente il Fisiatria in eccesso rispetto alle sue reali presenze presso la struttura;
se la direzione sanitaria ed amministrativa, in base a quanto previsto dalle loro attribuzioni contrattuali, art 14 CCNL TERMALI abbiano vigilato sulla presenza del fisiatra e se abbiano provveduto a contestare eventuali inadempienze onde far rispettare gli ingressi stabiliti;
se costituisce danno economico l'avere, eventualmente, retribuito il personale del centro di riabilitazione, dal 4-08-2003 al 31-12-2011, per un totale di 40 ore settimanali contro le 36 effettivamente lavorate;
se la direzione sanitaria ed amministrativa, in base a quanto previsto dalle loro attribuzioni contrattuali, abbiano vigilato sulla presenza del personale del centro di riabilitazione e se abbiano provveduto a contestarne eventuali inadempienze;
se la direzione sanitaria ed amministrativa dell'azienda Terme Sibarite SpA abbiano vigilato, per come loro compito, sul rispetto degli orari di lavoro anche dopo l'installazione di dei dispositivi marcatempo avvenuta nel gennaio 2012;
se esistono casi ed, eventualmente, costituiscano danno economico per l'azienda l'aver inquadrato e retribuito, negli anni, dipendenti ad un livello retributivo più alto rispetto alle funzioni svolte dai dipendenti, che, quindi, non corrisponderebbero al livello retribuito, ma sarebbero inquadrabili ad un livello inferiore;
se per arrivare all'individuazione della struttura alberghiera (tra l'altro ristrutturata nel 2007 con mutuo a carico della Regione Calabria), con successiva stipula di contratto di locazione, sia stata esperita pubblica gara di affidamento, per come previsto dalle norme giuridiche;
se la società alberghiera ha stipulato a suo nome i contratti delle utenze acqua, elettricità e gas e ne abbia pagato e ne paghi correttamente e nei tempi previsti le relative bollette. Se la società alberghiera è in regola con la società Terme Sibarite SpA per i pagamenti dei canoni di locazione e delle utenze alberghiere e se la società alberghiera ha stipulato, nei tempi previsti, apposita polizza fideiussoria e se questa sia stata fornita alla società Terme Sibarite SpA, a garanzia di eventuali canoni non pagati;
quali e quanti contratti di consulenza sono stati stipulati dalla società Terme Sibarite SpA negli ultimi 5 anni, con particolare riferimento a quelli di natura giuridico / legale e agli incarichi di patrocinio legale;
se per affidare consulenze di natura giuridico legale sono state seguite evidenze pubbliche e per quale motivo non è stata considerata l'Avvocatura regionale, che è invece l'ufficio preposto ai contenzioni legali della Regione e delle sue società partecipate. Se corrisponde al vero che siano stati affidati, negli anni, incarichi di patrocinio legale ad un congiunto di un consigliere regionale della passata legislatura e se ciò riveste carattere di incompatibilità;
se non rappresenta una evidente anormalità che nell'Avviso pubblico di presentazione candidature per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e fondazioni a partecipazione regionale, emanato dal Dipartimento Controlli e pubblicato sul BURC 31-1-2014 Parte III n. 5, l'aver equiparato il titolo di studio diploma di laurea vecchio ordinamento conseguito presso università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e considerato equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia ovvero diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento conseguito presso università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e considerato equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia all'esperienza almeno triennale in organi di amministrazione attiva e consultiva e di controllo di enti, società e fondazioni, fatto che non trova riscontro in alcuna norma vigente;
se non rappresenta una evidente anormalità l'aver emanato, a seguito dell'istruttoria dell'avviso indicato al punto precedente, un semplice elenco di idonei invece che, come sicuramente più consono e a favore della buona amministrazione, di una graduatoria di merito;
da quale organo è stato, successivamente alla pubblicazione dell'elenco degli idonei, nominato l'Amministratore Unico della società Terme Sibarite SpA e se tale procedura per la Presidenza della Giunta Regionale è corretta;
se corrisponde al vero che la Società Terme Sibarite abbia pagato ai suoi amministratori rimborsi spese o qualsiasi altra utilità economica a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 69 del 27-12-2012 che prevede all'art 15 "Norme di contenimento della spesa per le società «in house» e per le società controllate direttamente o indirettamente" lettera d che recita " Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese";
se per l'attuale Amministratore unico, già Presidente, della Società Terme Sibarite S.p.A, partecipata interamente dalla Regione Calabria, si producono gli effetti applicativi di cui all'art. 5 comma 5 della Legge 122/2010, in quanto soggetto titolare di carica elettiva;
se Costituisce danno erariale l'aver corrisposto emolumenti all'attuale amministratore unico, già presidente della Società Terme Sibarite S.p.A;
come intende determinarsi la Giunta regionale della Calabria in caso di riscontro positivo dei punti messi in evidenza e se intende procedere, nel caso, al commissariamento Terme Sibarite SpA.

Allegato:

09/03/2015
G. GRAZIANO